Primo Piano

In ossequio a quanto previsto dal paragrafo 1.2.2 “Misura 11, Intervento 11.2.1. Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” e dal paragrafo 1.2.1 “Misura 10, Intervento 10.1.8. Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale”, delle Disposizioni di cui al bando approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura N°. 5111 del 19/04/2019, a partire dal 13/07/2019 sarà disponibile nell’area riservata ai CAA del sito istituzionale dell’ARCEA la procedura informatizzata che permetterà di caricare:

- dell’autodichiarazione e delle fatture già in atti presso i medesimi CAA nel fascicolo della domanda di sostegno (Misura 11);

- dell’attestato di iscrizione al registro anagrafico/libro genealogico rilasciato dall’Associazione Regionale Allevatori per l’anno in corso (Misura 10).

 

Si ricorda che è necessario rispettare quanto previsto dalle predette disposizioni procedurali ed in particolare si ribadisce quanto di seguito specificato.

 

Per quanto concerne la Misura 11:

- Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data ultima dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, comprensivo anche della proroga concessa ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2019/776, e pertanto entro il 12 Agosto 2019, il richiedente, per il tramite dei CAA, dovrà accedere all’area riservata del portale dell’OP ARCEA ed effettuare il caricamento, nella sezione dedicata, dell’autodichiarazione e delle fatture già in atti presso i medesimi CAA nel fascicolo della domanda di sostegno.

- Superato il suddetto termine, la sezione cesserà di essere attiva e non sarà più possibile caricare i documenti.

- Il mancato o l’incompleto caricamento dei documenti determinerà la mancata attribuzione del punteggio riferito al criterio della commercializzazione. Più in particolare, in caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale.

- Il punteggio non sarà attribuito anche nel caso in cui i certificati di conformità presenti su S.I.B. non risultassero coerenti con le fatture.

 

Per quanto concerne la Misura 10:

- Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data ultima dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, comprensivo anche della proroga concessa ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2019/776, e pertanto entro il 12 Agosto 2019, il richiedente dovrà comprovare quanto auto-dichiarato in sede di domanda di sostegno relativamente al numero di capi iscritti al registro anagrafico/libro genealogico.

- Ai fini della dimostrazione di questo requisito, il richiedente, per il tramite del CAA, dovrà accedere all’area riservata del portale dell’OP ARCEA ed effettuare il caricamento dell’attestato di iscrizione al registro anagrafico/libro genealogico rilasciato dall’Associazione Regionale Allevatori per l’anno in corso.

- Superato il suddetto termine di trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, la sezione cesserà di essere attiva e non sarà più possibile caricare i documenti.

- Il mancato o l’incompleto caricamento dei documenti determinerà l’inammissibilità della domanda di sostegno.

 

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Procedimenti Amministrativi

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Link Istituzionali

  • PSR Calabria
  • AGEA
  • MIPAAF
  • Commissione Europea - DG AGRI
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